Aggiudicazione definitiva

Gara #511

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA - RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEI DIPENDENTI ED EX – DIPENDENTI DELL’’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
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Informazioni appalto

18/09/2023
Aperta
Servizi
€ 1.484.000,00
Rossi Francesca

Categorie merceologiche

66512 - Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
A00FA808EA
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA - RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEI DIPENDENTI ED EX – DIPENDENTI DELL’’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA - RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEI DIPENDENTI ED EX – DIPENDENTI DELL’’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
€ 1.484.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.476.580,00
21/12/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
07140521001 POSTE ASSICURA S.P.A.
Visualizza partecipanti

Scadenze

04/10/2023 12:00
18/10/2023 16:00
19/10/2023 11:00

Allegati

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13/11/2023 09:07
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13/11/2023 12:36
915.28 kB
verbale-n.-6-seduta-pubblica-apertura-buste-economica.pdf
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14/11/2023 20:32
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21/12/2023 14:48
424.03 kB

Chiarimenti

27/09/2023 14:49
Quesito #1
Buongiorno,
si chiede di integrare la statistica sinistri con i dati riferiti all’anno 2023 aggiornati alla data più recente possibile.
Grazie, cordiali saluti.
10/10/2023 12:26
Risposta
Si veda allegato che contiene la statistica sinistri 2022 e 2023 aggiornata al 30.09.2023
sinistri-2022-2023-aggiornati-al-30.09.2023.pdf
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10/10/2023 11:53
443.41 kB
03/10/2023 09:42
Quesito #2
Buongiorno,
Si chiede di fornire il modello DGUE da compilare previsto per la partecipazione alla gara.
Cordiali saluti.
10/10/2023 12:37
Risposta
Il DGUE deve essere compilato on line nell’apposita sezione della piattaforma come riportato Par. 15 delle “Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://creditosportivo.garetelematiche.info/index.php,
04/10/2023 07:21
Quesito #3
Buongiorno,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
- con riferimento alla statistica sinistri fornita, si chiede di integrare il report di ciascuna annualità dal 2017 al 2021 con il dato riferito al canale di accesso alle prestazioni (diretta, indiretta, SSN), mentre, per l’annualità 2022, si chiede di integrare il report con il numero di sinistri, aperti, chiusi o senza seguito, per ciascuna garanzia colpita.

- si chiede di poter allegare l’elenco completo dei sinistri dal 2017 al 2023

Cordiali saluti
10/10/2023 12:41
Risposta
- I dati non sono disponibili
- Si veda allegato che contiene la statistica sinistri 2022 e 2023 aggiornata al 30.09.2023
sinistri-2022-2023-aggiornati-al-30.09.2023.pdf
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10/10/2023 12:10
443.41 kB
04/10/2023 09:06
Quesito #4
Si trasmettono delle richiete di chiarimento.
Cordiali saluti
10/10/2023 12:39
Risposta
Si prega di prendere visione degli allegati
chiarimento-4.pdf
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10/10/2023 11:58
128.78 kB
sinistri-2022-2023-aggiornati-al-30.09.2023.pdf
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10/10/2023 11:58
443.41 kB
04/10/2023 10:13
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,
nel dubbio che vi sia arrivato l'allegato di cui al messaggio precedente, riportiamo direttamente nel testo del form le richieste di chiarimento in relazione alla presente gara:
1. Si chiede conferma che, mentre il concorrente debba compilare il DGUE sulla piattaforma, l’ausiliaria possa invece utilizzare un diverso modello di DGUE in formato elettronico purché fornisca le informazioni richieste, considerato che l’ausiliaria non è registrata sulla piattaforma.
2. Si chiede conferma che nell’offerta economica il concorrente non debba inserire i costi della manodopera e della sicurezza. Si chiede, inoltre, conferma che se la piattaforma richiedesse comunque di indicare un valore per i costi della manodopera e della sicurezza, atteso che non vanno indicati, si metterà convenzionalmente il numero 0 (zero).
3. Si chiede se sia prevista la proroga tecnica del contratto e in caso affermativo si chiede conferma che nel caso la stazione appaltante eserciti l’opzione di proroga gli importi dei massimali del capitolato di polizza debbano intendersi riproporzionati alla durata della proroga stessa.
4. Si chiede conferma che per i servizi web (accesso all’Area Riservata e all’App mobile) resi disponibili all’assicurato, sia possibile prevedere, per ragioni di maggiore sicurezza dei dati, una login a doppio fattore di autenticazione; l’accesso, pertanto, avverrà sempre in modalità MFA, ossia con invio di OTP su cellulare (che, insieme ad un indirizzo di e-mail univoca dovrà essere necessariamente registrato dall’assicurato”.
5. Si chiede conferma che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. D) del disciplinare possa essere fornito, in alternativa, con i certificati di polizza firmati dalla Compagnia e dal contraente in cui sono riportati il nome del contraente/associato, l’oggetto, il periodo di esecuzione ed l’importo.
6. Si chiede conferma che la presente procedura non rientri tra quelle finanziate con i fondi del PNRR, del PNC e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030. In caso di risposta affermativa, si chiede conferma che non debba essere prodotto dal concorrente il rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
7. Ai fini del soddisfacimento del requisito minimo dei dentisti di cui al paragrafo 6.3, lett. e) secondo alinea, del disciplinare di gara si chiede se si debbano considerare i centri odontoiatrici convenzionati o i singoli dentisti ivi operanti.
8. A pag. 22 del disciplinare si prevede che il concorrente debba accettare “il patto di integrità in materia di contratti pubblici”. Si chiede di poterne fornire una copia perché non risulta essere stato allegato alla documentazione di gara.
9. A pag. 22 del disciplinare e all’art. 28 dello stesso si fa riferimento alla “Clausola per la trasparenza e la tracciabilità (T&T) allegata alla documentazione di gara”. Si chiede di poter
visionare tale clausola perché non è stata rintracciata nella documentazione di gara o di indicarci ove trovarla.
10. Non rinvenendo nell’Allegato 2 Condizioni di polizza indicazione sulle tempistiche dei rimborsi si chiede conferma che si applicheranno le tempistiche che l’aggiudicatario ordinariamente applica per la messa in pagamento dei rimborsi.
11. Si chiede conferma che i medici di cui alla definizione di Centrale Operativa Medica dell’Allegato 2 possano essere anche consulenti e non dipendenti.
12. Condizioni di Polizza, Definizioni. Alla definizione di “Centrale Operativa” si legge: “La struttura […] organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite”. Si chiede conferma che il riferimento all’erogazione delle prestazioni possa considerarsi come non apposto, atteso come le stesse vengano erogate dalle strutture sanitarie presso cui si reca l’Assicurato.
13. Condizioni di Polizza, Definizioni. Nel merito della definizione di “Franchigia”, si chiede conferma che la franchigia vada intesa come assoluta.
14. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione – Premessa. Si legge: “È data facoltà al dipendente di estendere la copertura ai figli fiscalmente non a carico e non conviventi fino a 35 anni di età”. Si chiede conferma che i figli dei Titolari, anche non conviventi, debbano essere in possesso del domicilio in Italia. Tale richiesta vale anche con riferimento a quanto previsto all’Art. 2 (Soggetti Assicurati), ove si legge: “Si intendono altresì assicurati i figli non conviventi purché fiscalmente a carico (anche del coniuge o del convivente more uxorio)”.
15. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 2 (Soggetti Assicurati). Si chiede conferma che il termine “Ex-Dipendente” faccia riferimento ai quiescenti oppure se la facoltà di aderire volontariamente valga anche per soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l’Istituto e desiderino mantenere la copertura, con costi a proprio carico. In caso contrario, si chiede di specificare il perimetro della definizione.
16. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 3 (Rischi Assicurati). Si legge: “La Società rimborsa le spese sanitarie rese necessarie da malattia o infortunio e verificatisi nell’anno assicurativo”. Posta la data di decorrenza dell’assicurazione, si chiede di precisare se vadano considerate indennizzabili le prestazioni sanitarie rese necessarie da eventi verificatisi prima di tale data (ossia infortuni già accaduti e malattie già diagnosticate) nei confronti degli assicurati. In caso affermativo, si chiede di precisare se tale condizione valga solo nei confronti dei soggetti inseriti inizialmente in copertura oppure anche nei casi di inclusioni in corso di vigenza contrattuale.
17. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 4.1 (Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche). Con riferimento alle prestazioni eseguite nei 120 giorni antecedenti all’intervento, si chiede se sia corretto considerarle indennizzabili solamente quando, al momento della loro esecuzione, sia già nota l’esigenza di disporre il ricovero – con data già fissata – e pertanto tali prestazioni risultino collegate al successivo evento (ricovero/intervento) già al momento della loro prescrizione da parte del professionista sanitario. Sarebbero pertanto escluse dal novero delle prestazioni “pre-ricovero” e “pre-intervento”, ai sensi della presente garanzia, quelle prestazioni al cui esito emergesse la necessità di disporre un ricovero o eseguire un intervento. Tale richiesta vale anche con riferimento a:
a. quanto previsto allo stesso articolo, con riferimento al parto cesareo;
b. quanto previsto all’art. 4.2 nel limite di 100 giorni pre ricovero (anche per parto cesareo).
18. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 4.1 (Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche). Con riferimento al prelievo di organi, si chiede conferma che la garanzia operi nel solo caso in cui l’assicurato sia donatore (quindi non operi nel caso in cui sia ricevente).
19. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 5 (Indennità oncologica). Si legge: “La Società provvede al pagamento per il solo caponucleo di una indennità […]”. Si chiede conferma che per “caponucleo” si intenda l’Assicurato (Titolare) in quanto dipendente o Ex-Dipendente dell’Istituto per il Credito Sportivo.
20. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 5 (Indennità oncologica). Si legge: “La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assicurato alla data della richiesta di indennizzo. Il diritto all’indennizzo inoltre è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto”. Si segnala come la giurisprudenza ritenga nulla tale clausola, in quanto l’obbligazione dell’assicuratore viene subordinata ad un fatto dipendente esclusivamente dallo stesso assicuratore (la conclusione della fase di analisi della richiesta e la successiva formulazione dell’offerta o liquidazione). Si veda sul punto anche quanto sostenuto da IVASS nella Lettera al mercato del 28 febbraio 2018 sui contratti di assicurazione infortuni e malattia. Anche la richiesta di permanenza in vita dell’Assicurato alla data della richiesta di indennizzo configura una clausola non apponibile, atteso come nelle assicurazioni danni il diritto di credito (a ricevere l’indennizzo) sorge nel patrimonio del de cuius al verificarsi del sinistro e cade conseguentemente in successione in applicazione delle regole civilistiche. Gli eredi dell’assicurato devono pertanto poter inoltrare la richiesta di indennizzo e, qualora dimostrino in modo chiaro il verificarsi del sinistro (nel caso di specie, l’insorgenza della patologia maligna in capo al de cuius), ricevere il relativo indennizzo. Si chiede la conferma di tale impostazione e se la suddetta clausola, in caso di aggiudicazione della gara, possa essere riscritta nei termini appena esposti.
21. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 9 (Lenti correttive). Con riferimento alla presente garanzia, si formulano le seguenti richieste:
a. si conferma che non sono indennizzabili le lenti da sole graduate?
b. Per “lenti” si devono intendere anche le lenti a contatto? In tal caso sarebbero incluse anche le “usa e getta” (giornaliere)?
c. Nel caso in cui fosse confermato che la copertura non si estenda a malattie e infortuni pregressi, è corretto richiedere che la variazione del visus, in quanto evento che giustifica la necessità di acquistare le lenti, debba essersi verificata in vigenza di copertura?
d. È corretto prevedere un termine temporale massimo (es. 12 mesi) tra la data dell’attestazione di variazione del visus e quella dell’acquisto delle lenti di cui chiedere l’indennizzo?
22. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 17 (Persone non assicurabili). Si legge: “Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza”. Si segnala come, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e sulla scia della Lettera IVASS al mercato del 23.07.2012 (sui portatori di handicap mentali e soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi) e della legge del 3 marzo 2009 n. 18 (sulle persone con disabilità), l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) abbia più volte richiesto alle imprese di assicurazione (rif. da ultimo l’incontro associativo del 10 giugno 2019) di evitare l’inserimento, all’interno dei contratti assicurativi, di clausole come quella sopra riportata, e di prevedere non tanto la non assicurabilità tout court di determinate categorie di persone (es. soggetti affetti da HIV), quanto la non operatività della copertura con riferimento a determinate patologie, che rappresenterebbero pertanto delle esclusioni, fornendo i seguenti esempi: “[…] gli stati patologici correlati all’infezione da HIV; le malattie mentali, le sindromi organiche cerebrali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni”. Tali soggetti, pertanto, entrerebbero in copertura e vi resterebbero anche qualora fossero affetti dalle patologie sopra indicate. Verrebbe invece esclusa nei loro confronti l’operatività della polizza con riferimento ai soli infortuni e malattie correlati ai suddetti stati patologici. Si chiede se l’articolo riportato possa essere interpretato in tal senso e pertanto, in caso di aggiudicazione del bando, riformulato nelle Condizioni di Assicurazione secondo quanto appena rappresentato.
23. Si chiede conferma che non sia considerato day hospital né la permanenza al Pronto Soccorso né la permanenza in reparto a seguito di Intervento ambulatoriale.
24. Si chiede conferma che non sono considerati istituti di cura:
- gli stabilimenti termali
- le case di convalescenza e di soggiorno
- colonie
- case di cura con fini dietologici ed estetici o per la Lungodegenza (RSA)
- istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).
25. Si chiede conferma che la gravidanza non è considerata Malattia.
26. Si chiede conferma che nelle Protesi sono escluse le ortesi (come tutori, busti, ginocchiere, plantari).
27. Si chiede conferma che in presenza di due o più cartelle cliniche, anche se relative ad un ricovero per il quale è stato disposto il trasferimento senza soluzione di continuità, da un reparto all’altro o da una struttura ad un’altra, gli eventi sono due o più e considerati distinti.
28. Si chiede inoltre conferma che la lettera di dimissioni e la S.D.O. non sostituiscono la Cartella clinica completa.
29. Condizioni di polizza - Art.3 Rischi assicurati. Si chiede conferma che le “algie” di qualsiasi natura (es. lombalgie, sciatalgie, cervicalgie) rappresentino dolori localizzati o sintomi, ma non “patologie”. Non si considerano patologie nemmeno eventuali stati d’essere, come l’astenia. La prescrizione medica che l’Assicurato deve inviare alla Compagnia non potrà pertanto riferirsi alla sola presenza di algie o stati d’essere in capo all’Assicurato, ma dovrà sempre indicare in modo chiaro la patologia, sospetta o accertata, per la quale viene disposta l’esecuzione delle prestazioni.
30. Condizioni di polizza - Art.4 Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche. Con riferimento:
➢ al termine di 100/120 giorni quali spese pre e post ricovero, nel caso in cui queste siano effettuate in un momento in cui la copertura non risulti attiva, si chiede di chiarire se tali spese possano essere considerate non indennizzabili;
➢ alle medicine riconosciute a seguito di intervento si chiede conferma che siano indennizzabili solo quelle prescritte in fase di dimissione ospedaliera o dal medico di base (comunque per un periodo pari a massimo la durata dei giorni post ricovero indennizzati);
➢ alle garanzie di cui al presente articolo, si chiede conferma che Intesa Sanpaolo RBM Salute copra le spese sostenute dall’Assicurato secondo quanto disciplinato dalle citate lettere solamente qualora tali prestazioni siano necessariamente eseguibili in regime di ricovero per loro stessa natura o in virtù della condizione di salute dell’Assicurato, come desumibile dalla cartella clinica (contenente anche la S.D.O.). Qualora non sussistano tali condizioni, Intesa Sanpaolo RBM Salute riconosce le spese del Ricovero improprio nell’ambito delle singole garanzie extra ospedaliere se previste e indennizzabili ai sensi del Contratto;
➢ alle spese per il trasporto dell’assicurato si chiede conferma che la scelta del mezzo per il trasporto spetta alla Compagnia, in base alle condizioni del paziente, in base a quanto rappresentato nella documentazione medica allegata e indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga in Europa o extra Europa;
➢ alle spese per il trasporto dell’assicurato e all’accompagnatore dell’assicurato si chiede conferma che tali prestazioni siano indennizzabili solamente in caso di ricovero indennizzabile ai sensi di polizza.
31. Condizioni di polizza - Art. 4.4. Indennità sostitutiva. Si chiede conferma che tale indennità sostitutiva – a differenza di quella oncologica - è erogata per le necessità legate al recupero della salute a domicilio dell'Assicurato. L’eventuale decesso dell’Assicurato avvenuto prima del rientro a domicilio non consente pertanto l’erogazione di tale indennità ai suoi eredi.
Inoltre, con riferimento al seguente passaggio di pag. 7/26 “Le eventuali spese collegate all’intervento elencate all’art. 4.1 e 4.2 saranno comunque oggetto di rimborso da parte della Società a termini di contratto” si chiede conferma che lo stesso debba essere interpretato nel senso che l’assicurato che ha ottenuto la presente indennità ha diritto ad avere riconosciute anche le spese pre e post ricovero.
32. Capitolato di polizza - Art. 7 Prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione, Trattamenti fisioterapici, Cure dentarie da infortunio. Con riferimento ai trattamenti fisioterapici e rieducativi si chiede conferma che:
1) nel caso di presenza contemporanea:
• dei trattamenti fisioterapici e rieducativi (di cui all’articolo 4);
• dei trattamenti fisioterapici e rieducativi (descritti nel presente articolo)
i primi debbano ritenersi indennizzabili solo se effettuati (entro i 100/120 giorni successivi al ricovero) come conseguenza di un ricovero indennizzabile ai sensi di polizza, mentre i secondi solo se prescritti a seguito di infortunio o malattia (escludendo quindi il caso in cui l’assicurato abbia bisogno di effettuare trattamenti fisioterapici a seguito di un ricovero).
Con riferimento ai primi si chiede inoltre conferma che decorso il termine di 100/120 giorni successivi al ricovero, gli eventuali ulteriori Trattamenti fisioterapici e riabilitativi che dovessero rendersi necessari a seguito del ricovero non possono essere effettuati utilizzando la presente garanzia.
2) l’assicurato deve produrre la seguente documentazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo:
i. prescrizione del medico di base o dello specialista la cui specializzazione è inerente alla patologia denunciata
ii. indicazione del titolo di studio del medico/specialista che ha effettuato la prestazione
iii. in caso di ciclo di prestazioni, il calendario rilasciato dal Centro medico.
33. Condizioni di polizza - Art. 8 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio.Si chiede conferma che sono ammesse solo le visite di medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria. Rientrano nella definizione, e quindi sono oggetto di indennizzo, le prestazioni di telemedicina.
34. Condizioni di polizza - Art. 13 Protesi ortopediche e apparecchi acustici. Con riferimento agli apparecchi acustici si chiede conferma che siano indennizzabili a seguito dei seguenti eventi (e previa presentazione della documentazione sotto riportata):
• modifica dell’udito: esame audiologico/visita audiologica con audiometria che comprovi la necessità di un nuovo apparecchio;
• rottura apparecchio: foto (nel caso in cui il malfunzionamento sia riconducibile a rotture di parti esterne chiaramente visibili) e dichiarazione dello specialista che attesti la rottura. È inoltre richiesto l’esame audiologico/visita audiologica con audiometria effettuata in occasione del precedente acquisto (in sua assenza è possibile presentare il referto di una nuova visita) che comprovi la necessità dell’apparecchio;
• smarrimento/furto: copia della denuncia. È inoltre richiesto l’esame audiologico/visita audiologica con audiometria effettuata in occasione del precedente acquisto (in sua assenza è possibile presentare il referto di una nuova visita) che comprovi la necessità dell’apparecchio.
35. Condizioni di polizza - Art. 14 Visite di controllo. Si chiede conferma che non sia richiesta la prescrizione medica.
36. Si chiede conferma che in caso di Infortunio debba essere presentato, fra gli altri documenti, il referto del Pronto Soccorso, redatto entro 7 giorni dall’Infortunio. Se non ci sono strutture di Pronto Soccorso nel luogo in cui si è verificato l’Infortunio, l’Assicurato può presentare un certificato emesso da un presidio medico pubblico sostitutivo.
37. Si chiede conferma che nel caso in cui la richiesta di indennizzo abbia ad oggetto più prestazioni relative ad uno stesso evento e riconducibili a diverse garanzie, la fattura presentata dall’Assicurato deve contenere il dettaglio dell’importo specifico sostenuto per ogni prestazione, in modo che ciascuna possa essere ricondotta alla relativa garanzia.
38. A pag. 23 delle Condizioni di assicurazione si legge “All’atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, entro le 48 ore successive autorizza la struttura convenzionata ad effettuare la prestazione ed avvisa l’Assicurato del buon esito della pratica”. Si chiede conferma che le 48 ore citate siano lavorative.
39. Si chiede di ricevere i dati statistici per l’annualità 2023 all’ultimo aggiornamento disponibile.
40. Si chiede conferma che i dati 2022 si riferiscano al periodo di copertura 01.01.2022-31.12.2022. Si chiede, inoltre, di ricevere la data di aggiornamento di tale statistica sinistri.
Nel ringraziare dell’attenzione riservataci, porgiamo i nostri migliori saluti.
10/10/2023 12:40
Risposta
Spett.le Stazione Appaltante,
nel dubbio che vi sia arrivato l'allegato di cui al messaggio precedente, riportiamo direttamente nel testo del form le richieste di chiarimento in relazione alla presente gara:
1. Si chiede conferma che, mentre il concorrente debba compilare il DGUE sulla piattaforma, l’ausiliaria possa invece utilizzare un diverso modello di DGUE in formato elettronico purché fornisca le informazioni richieste, considerato che l’ausiliaria non è registrata sulla piattaforma.
1. Si conferma
2. Si chiede conferma che nell’offerta economica il concorrente non debba inserire i costi della manodopera e della sicurezza. Si chiede, inoltre, conferma che se la piattaforma richiedesse comunque di indicare un valore per i costi della manodopera e della sicurezza, atteso che non vanno indicati, si metterà convenzionalmente il numero 0 (zero).
2. Si conferma
3. Si chiede se sia prevista la proroga tecnica del contratto e in caso affermativo si chiede conferma che nel caso la stazione appaltante eserciti l’opzione di proroga gli importi dei massimali del capitolato di polizza debbano intendersi riproporzionati alla durata della proroga stessa.
3. Non è prevista proroga tecnica, le opzioni del contratto sono riportate nel par. 3.1 del disciplinare
4. Si chiede conferma che per i servizi web (accesso all’Area Riservata e all’App mobile) resi disponibili all’assicurato, sia possibile prevedere, per ragioni di maggiore sicurezza dei dati, una login a doppio fattore di autenticazione; l’accesso, pertanto, avverrà sempre in modalità MFA, ossia con invio di OTP su cellulare (che, insieme ad un indirizzo di e-mail univoca dovrà essere necessariamente registrato dall’assicurato”.
4. Si conferma
5. Si chiede conferma che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. D) del disciplinare possa essere fornito, in alternativa, con i certificati di polizza firmati dalla Compagnia e dal contraente in cui sono riportati il nome del contraente/associato, l’oggetto, il periodo di esecuzione ed l’importo.
5. Si conferma
6. Si chiede conferma che la presente procedura non rientri tra quelle finanziate con i fondi del PNRR, del PNC e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030. In caso di risposta affermativa, si chiede conferma che non debba essere prodotto dal concorrente il rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Si conferma che la presente procedura non rientri tra quelle finanziate con i fondi del PNRR, del PNC e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030

7. Ai fini del soddisfacimento del requisito minimo dei dentisti di cui al paragrafo 6.3, lett. e) secondo alinea, del disciplinare di gara si chiede se si debbano considerare i centri odontoiatrici convenzionati o i singoli dentisti ivi operanti.
7. Singoli medici dentisti
8. A pag. 22 del disciplinare si prevede che il concorrente debba accettare “il patto di integrità in materia di contratti pubblici”. Si chiede di poterne fornire una copia perché non risulta essere stato allegato alla documentazione di gara.
8. Il riferimento al patto di integrità rappresenta un refuso
9. A pag. 22 del disciplinare e all’art. 28 dello stesso si fa riferimento alla “Clausola per la trasparenza e la tracciabilità (T&T) allegata alla documentazione di gara”. Si chiede di poter visionare tale clausola perché non è stata rintracciata nella documentazione di gara o di indicarci ove trovarla.
9. Come riportato nell’art. 28, il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., e si impegna a far assumere gli stessi obblighi ai rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari; non vi sono ulteriori prescrizioni rispetto a quanto contenuto nel paragrafo 28 che costituisce quindi la clausola per la trasparenza e tracciabilità.
10. Non rinvenendo nell’Allegato 2 Condizioni di polizza indicazione sulle tempistiche dei rimborsi si chiede conferma che si applicheranno le tempistiche che l’aggiudicatario ordinariamente applica per la messa in pagamento dei rimborsi.
10. Si conferma
11. Si chiede conferma che i medici di cui alla definizione di Centrale Operativa Medica dell’Allegato 2 possano essere anche consulenti e non dipendenti.
11. Si conferma
12. Condizioni di Polizza, Definizioni. Alla definizione di “Centrale Operativa” si legge: “La struttura […] organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite”. Si chiede conferma che il riferimento all’erogazione delle prestazioni possa considerarsi come non apposto, atteso come le stesse vengano erogate dalle strutture sanitarie presso cui si reca l’Assicurato.
12. Si conferma
13. Condizioni di Polizza, Definizioni. Nel merito della definizione di “Franchigia”, si chiede conferma che la franchigia vada intesa come assoluta.
13. Si conferma
14. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione – Premessa. Si legge: “È data facoltà al dipendente di estendere la copertura ai figli fiscalmente non a carico e non conviventi fino a 35 anni di età”. Si chiede conferma che i figli dei Titolari, anche non conviventi, debbano essere in possesso del domicilio in Italia. Tale richiesta vale anche con riferimento a quanto previsto all’Art. 2 (Soggetti Assicurati), ove si legge: “Si intendono altresì assicurati i figli non conviventi purché fiscalmente a carico (anche del coniuge o del convivente more uxorio)”.
14. Si conferma che gli assicurati devono avere domicilio in Italia
15. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 2 (Soggetti Assicurati). Si chiede conferma che il termine “Ex-Dipendente” faccia riferimento ai quiescenti oppure se la facoltà di aderire volontariamente valga anche per soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l’Istituto e desiderino mantenere la copertura, con costi a proprio carico. In caso contrario, si chiede di specificare il perimetro della definizione.
15. Si conferma
16. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 3 (Rischi Assicurati). Si legge: “La Società rimborsa le spese sanitarie rese necessarie da malattia o infortunio e verificatisi nell’anno assicurativo”. Posta la data di decorrenza dell’assicurazione, si chiede di precisare se vadano considerate indennizzabili le prestazioni sanitarie rese necessarie da eventi verificatisi prima di tale data (ossia infortuni già accaduti e malattie già diagnosticate) nei confronti degli assicurati. In caso affermativo, si chiede di precisare se tale condizione valga solo nei confronti dei soggetti inseriti inizialmente in copertura oppure anche nei casi di inclusioni in corso di vigenza contrattuale.
16. Si conferma, le pregresse sono garantite anche per le inclusioni in corso d’anno salvo le esclusioni di polizza
17. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 4.1 (Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche). Con riferimento alle prestazioni eseguite nei 120 giorni antecedenti all’intervento, si chiede se sia corretto considerarle indennizzabili solamente quando, al momento della loro esecuzione, sia già nota l’esigenza di disporre il ricovero – con data già fissata – e pertanto tali prestazioni risultino collegate al successivo evento (ricovero/intervento) già al momento della loro prescrizione da parte del professionista sanitario. Sarebbero pertanto escluse dal novero delle prestazioni “pre-ricovero” e “pre-intervento”, ai sensi della presente garanzia, quelle prestazioni al cui esito emergesse la necessità di disporre un ricovero o eseguire un intervento. Tale richiesta vale anche con riferimento a:
a. quanto previsto allo stesso articolo, con riferimento al parto cesareo;
b. quanto previsto all’art. 4.2 nel limite di 100 giorni pre ricovero (anche per parto cesareo).
17. Si conferma con data già fissata per il ricovero
18. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 4.1 (Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche). Con riferimento al prelievo di organi, si chiede conferma che la garanzia operi nel solo caso in cui l’assicurato sia donatore (quindi non operi nel caso in cui sia ricevente).
18. Si conferma, solo per il donatore
19. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 5 (Indennità oncologica). Si legge: “La Società provvede al pagamento per il solo caponucleo di una indennità […]”. Si chiede conferma che per “caponucleo” si intenda l’Assicurato (Titolare) in quanto dipendente o Ex-Dipendente dell’Istituto per il Credito Sportivo.
19. Si conferma
20. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 5 (Indennità oncologica). Si legge: “La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assicurato alla data della richiesta di indennizzo. Il diritto all’indennizzo inoltre è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto”. Si segnala come la giurisprudenza ritenga nulla tale clausola, in quanto l’obbligazione dell’assicuratore viene subordinata ad un fatto dipendente esclusivamente dallo stesso assicuratore (la conclusione della fase di analisi della richiesta e la successiva formulazione dell’offerta o liquidazione). Si veda sul punto anche quanto sostenuto da IVASS nella Lettera al mercato del 28 febbraio 2018 sui contratti di assicurazione infortuni e malattia. Anche la richiesta di permanenza in vita dell’Assicurato alla data della richiesta di indennizzo configura una clausola non apponibile, atteso come nelle assicurazioni danni il diritto di credito (a ricevere l’indennizzo) sorge nel patrimonio del de cuius al verificarsi del sinistro e cade conseguentemente in successione in applicazione delle regole civilistiche. Gli eredi dell’assicurato devono pertanto poter inoltrare la richiesta di indennizzo e, qualora dimostrino in modo chiaro il verificarsi del sinistro (nel caso di specie, l’insorgenza della patologia maligna in capo al de cuius), ricevere il relativo indennizzo. Si chiede la conferma di tale impostazione e se la suddetta clausola, in caso di aggiudicazione della gara, possa essere riscritta nei termini appena esposti.
20. L’interpretazione fornita può ritenersi accettabile in sede di stipulazione della polizza
21. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 9 (Lenti correttive). Con riferimento alla presente garanzia, si formulano le seguenti richieste:
a. si conferma che non sono indennizzabili le lenti da sole graduate?
b. Per “lenti” si devono intendere anche le lenti a contatto? In tal caso sarebbero incluse anche le “usa e getta” (giornaliere)?
c. Nel caso in cui fosse confermato che la copertura non si estenda a malattie e infortuni pregressi, è corretto richiedere che la variazione del visus, in quanto evento che giustifica la necessità di acquistare le lenti, debba essersi verificata in vigenza di copertura?
d. È corretto prevedere un termine temporale massimo (es. 12 mesi) tra la data dell’attestazione di variazione del visus e quella dell’acquisto delle lenti di cui chiedere l’indennizzo?
21) a. SI Conferma
21) b. SI Conferma
21) c Si veda risposta 16.
21) d Si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 dell’Allegato 2 Condizioni di polizza
22. Condizioni di Polizza, Condizioni generali di Assicurazione. Art. 17 (Persone non assicurabili). Si legge: “Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza”. Si segnala come, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e sulla scia della Lettera IVASS al mercato del 23.07.2012 (sui portatori di handicap mentali e soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi) e della legge del 3 marzo 2009 n. 18 (sulle persone con disabilità), l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) abbia più volte richiesto alle imprese di assicurazione (rif. da ultimo l’incontro associativo del 10 giugno 2019) di evitare l’inserimento, all’interno dei contratti assicurativi, di clausole come quella sopra riportata, e di prevedere non tanto la non assicurabilità tout court di determinate categorie di persone (es. soggetti affetti da HIV), quanto la non operatività della copertura con riferimento a determinate patologie, che rappresenterebbero pertanto delle esclusioni, fornendo i seguenti esempi: “[…] gli stati patologici correlati all’infezione da HIV; le malattie mentali, le sindromi organiche cerebrali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni”. Tali soggetti, pertanto, entrerebbero in copertura e vi resterebbero anche qualora fossero affetti dalle patologie sopra indicate. Verrebbe invece esclusa nei loro confronti l’operatività della polizza con riferimento ai soli infortuni e malattie correlati ai suddetti stati patologici. Si chiede se l’articolo riportato possa essere interpretato in tal senso e pertanto, in caso di aggiudicazione del bando, riformulato nelle Condizioni di Assicurazione secondo quanto appena rappresentato.
22. L’interpretazione fornita può ritenersi accettabile in sede di stipulazione della polizza
23. Si chiede conferma che non sia considerato day hospital né la permanenza al Pronto Soccorso né la permanenza in reparto a seguito di Intervento ambulatoriale.
23. Si conferma
24. Si chiede conferma che non sono considerati istituti di cura:
- gli stabilimenti termali
- le case di convalescenza e di soggiorno
- colonie
- case di cura con fini dietologici ed estetici o per la Lungodegenza (RSA)
- istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).
24. SI Conferma
25. Si chiede conferma che la gravidanza non è considerata Malattia.
25. SI Conferma
26. Si chiede conferma che nelle Protesi sono escluse le ortesi (come tutori, busti, ginocchiere, plantari).
26. SI Conferma
27. Si chiede conferma che in presenza di due o più cartelle cliniche, anche se relative ad un ricovero per il quale è stato disposto il trasferimento senza soluzione di continuità, da un reparto all’altro o da una struttura ad un’altra, gli eventi sono due o più e considerati distinti. 27. Se c’è continuità di degenza anche con un cambio di struttura l’evento è da considerarsi unico
28. Si chiede inoltre conferma che la lettera di dimissioni e la S.D.O. non sostituiscono la Cartella clinica completa.
28. SI Conferma
29. Condizioni di polizza - Art.3 Rischi assicurati. Si chiede conferma che le “algie” di qualsiasi natura (es. lombalgie, sciatalgie, cervicalgie) rappresentino dolori localizzati o sintomi, ma non “patologie”. Non si considerano patologie nemmeno eventuali stati d’essere, come l’astenia. La prescrizione medica che l’Assicurato deve inviare alla Compagnia non potrà pertanto riferirsi alla sola presenza di algie o stati d’essere in capo all’Assicurato, ma dovrà sempre indicare in modo chiaro la patologia, sospetta o accertata, per la quale viene disposta l’esecuzione delle prestazioni.
29. E’ necessaria la prescrizione medica con la presunta o accertata patologia
30. Condizioni di polizza - Art.4 Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche. Con riferimento:
➢ al termine di 100/120 giorni quali spese pre e post ricovero, nel caso in cui queste siano effettuate in un momento in cui la copertura non risulti attiva, si chiede di chiarire se tali spese possano essere considerate non indennizzabili;
Si conferma
➢ alle medicine riconosciute a seguito di intervento si chiede conferma che siano indennizzabili solo quelle prescritte in fase di dimissione ospedaliera o dal medico di base (comunque per un periodo pari a massimo la durata dei giorni post ricovero indennizzati);
Si conferma
➢ alle garanzie di cui al presente articolo, si chiede conferma che Intesa Sanpaolo RBM Salute copra le spese sostenute dall’Assicurato secondo quanto disciplinato dalle citate lettere solamente qualora tali prestazioni siano necessariamente eseguibili in regime di ricovero per loro stessa natura o in virtù della condizione di salute dell’Assicurato, come desumibile dalla cartella clinica (contenente anche la S.D.O.). Qualora non sussistano tali condizioni, Intesa Sanpaolo RBM Salute riconosce le spese del Ricovero improprio nell’ambito delle singole garanzie extra ospedaliere se previste e indennizzabili ai sensi del Contratto;
Si conferma
➢ alle spese per il trasporto dell’assicurato si chiede conferma che la scelta del mezzo per il trasporto spetta alla Compagnia, in base alle condizioni del paziente, in base a quanto rappresentato nella documentazione medica allegata e indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga in Europa o extra Europa;
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 dell’Allegato 2 Condizioni di polizza
➢ alle spese per il trasporto dell’assicurato e all’accompagnatore dell’assicurato si chiede conferma che tali prestazioni siano indennizzabili solamente in caso di ricovero indennizzabile ai sensi di polizza.
Si conferma
31. Condizioni di polizza - Art. 4.4. Indennità sostitutiva. Si chiede conferma che tale indennità sostitutiva – a differenza di quella oncologica - è erogata per le necessità legate al recupero della salute a domicilio dell'Assicurato. L’eventuale decesso dell’Assicurato avvenuto prima del rientro a domicilio non consente pertanto l’erogazione di tale indennità ai suoi eredi.
Inoltre, con riferimento al seguente passaggio di pag. 7/26 “Le eventuali spese collegate all’intervento elencate all’art. 4.1 e 4.2 saranno comunque oggetto di rimborso da parte della Società a termini di contratto” si chiede conferma che lo stesso debba essere interpretato nel senso che l’assicurato che ha ottenuto la presente indennità ha diritto ad avere riconosciute anche le spese pre e post ricovero.
31. Si conferma
32. Capitolato di polizza - Art. 7 Prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione, Trattamenti fisioterapici, Cure dentarie da infortunio. Con riferimento ai trattamenti fisioterapici e rieducativi si chiede conferma che:
1) nel caso di presenza contemporanea:
• dei trattamenti fisioterapici e rieducativi (di cui all’articolo 4);
• dei trattamenti fisioterapici e rieducativi (descritti nel presente articolo)
i primi debbano ritenersi indennizzabili solo se effettuati (entro i 100/120 giorni successivi al ricovero) come conseguenza di un ricovero indennizzabile ai sensi di polizza, mentre i secondi solo se prescritti a seguito di infortunio o malattia (escludendo quindi il caso in cui l’assicurato abbia bisogno di effettuare trattamenti fisioterapici a seguito di un ricovero).
Con riferimento ai primi si chiede inoltre conferma che decorso il termine di 100/120 giorni successivi al ricovero, gli eventuali ulteriori Trattamenti fisioterapici e riabilitativi che dovessero rendersi necessari a seguito del ricovero non possono essere effettuati utilizzando la presente garanzia.
2) l’assicurato deve produrre la seguente documentazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo:
i. prescrizione del medico di base o dello specialista la cui specializzazione è inerente alla patologia denunciata
ii. indicazione del titolo di studio del medico/specialista che ha effettuato la prestazione
iii. in caso di ciclo di prestazioni, il calendario rilasciato dal Centro medico.
32. 1) Si conferma, 2) i. SI rimanda a quanto previsto nell’Allegato 2 Condizioni di polizza; 2) ii si conferma; 2) iii si conferma
33. Condizioni di polizza - Art. 8 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio. Si chiede conferma che sono ammesse solo le visite di medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria. Rientrano nella definizione, e quindi sono oggetto di indennizzo, le prestazioni di telemedicina.
33. SI rimanda a quanto previsto nell’Allegato 2 Condizioni di polizza
34. Condizioni di polizza - Art. 13 Protesi ortopediche e apparecchi acustici. Con riferimento agli apparecchi acustici si chiede conferma che siano indennizzabili a seguito dei seguenti eventi (e previa presentazione della documentazione sotto riportata):
• modifica dell’udito: esame audiologico/visita audiologica con audiometria che comprovi la necessità di un nuovo apparecchio;
• rottura apparecchio: foto (nel caso in cui il malfunzionamento sia riconducibile a rotture di parti esterne chiaramente visibili) e dichiarazione dello specialista che attesti la rottura. È inoltre richiesto l’esame audiologico/visita audiologica con audiometria effettuata in occasione del precedente acquisto (in sua assenza è possibile presentare il referto di una nuova visita) che comprovi la necessità dell’apparecchio;
• smarrimento/furto: copia della denuncia. È inoltre richiesto l’esame audiologico/visita audiologica con audiometria effettuata in occasione del precedente acquisto (in sua assenza è possibile presentare il referto di una nuova visita) che comprovi la necessità dell’apparecchio.
34. Si conferma
35. Condizioni di polizza - Art. 14 Visite di controllo. Si chiede conferma che non sia richiesta la prescrizione medica.
35. SI conferma
36. Si chiede conferma che in caso di Infortunio debba essere presentato, fra gli altri documenti, il referto del Pronto Soccorso, redatto entro 7 giorni dall’Infortunio. Se non ci sono strutture di Pronto Soccorso nel luogo in cui si è verificato l’Infortunio, l’Assicurato può presentare un certificato emesso da un presidio medico pubblico sostitutivo.
36. SI rimanda a quanto previsto nell’Allegato 2 Condizioni di polizza
37. Si chiede conferma che nel caso in cui la richiesta di indennizzo abbia ad oggetto più prestazioni relative ad uno stesso evento e riconducibili a diverse garanzie, la fattura presentata dall’Assicurato deve contenere il dettaglio dell’importo specifico sostenuto per ogni prestazione, in modo che ciascuna possa essere ricondotta alla relativa garanzia.
37. SI rimanda a quanto previsto nell’Allegato 2 Condizioni di polizza
38. A pag. 23 delle Condizioni di assicurazione si legge “All’atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, entro le 48 ore successive autorizza la struttura convenzionata ad effettuare la prestazione ed avvisa l’Assicurato del buon esito della pratica”. Si chiede conferma che le 48 ore citate siano lavorative.
38. Si conferma che le 48 ore fanno riferimento a 2 giorni lavorativi
39. Si chiede di ricevere i dati statistici per l’annualità 2023 all’ultimo aggiornamento disponibile.
39. Si veda allegato che contiene la statistica sinistri 2022 e 2023 aggiornata al 30.09.2023
40. Si chiede conferma che i dati 2022 si riferiscano al periodo di copertura 01.01.2022-31.12.2022. Si chiede, inoltre, di ricevere la data di aggiornamento di tale statistica sinistri.
40. Si veda allegato che contiene la statistica sinistri 2022 e 2023 aggiornata al 30.09.2023

sinistri-2022-2023-aggiornati-al-30.09.2023.pdf
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10/10/2023 12:00
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04/10/2023 11:30
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si inoltra la seguente richiesta di chiarimento:
• si richiede, ove disponibile, statistica sinistri aggiornata alla data più recente possibile.
Cordiali saluti
10/10/2023 12:41
Risposta
Si veda allegato che contiene la statistica sinistri 2022 e 2023 aggiornata al 30.09.2023
sinistri-2022-2023-aggiornati-al-30.09.2023.pdf
SHA-256: 9d1a56b32cf555272418de5c2e8e5803424780257b33ba4e627b1efa8d4c916a
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